LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.37

GRATUITA’ DEL TRASPORTO DEI CANI GUIDA DEI CIECHI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Articolo Unico.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida
(Comma aggiunto dall’art. 1, L.25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204) ).

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.

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