LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000).
(GU n. 23 del 29-1-2000 – Suppl. Ordinario n.23)
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
e) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti:
“Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze
g) all’articolo 13-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
” 1 -quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida”.