Statuto

Articolo 1


(Costituzione, Sede)
Il “Centro Regionale Helen Keller” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in appresso anche più brevemente Centro, istituito con legge della Regione Siciliana 30 aprile 2001 n. 4, e ss.mm.ii. ha la sua sede legale in Messina.

Articolo 2


(Scopi e attività)
Il Centro, anche Polo Nazionale per l’Autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti (delibera n. 89 del 22/09/2011 della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), e successive integrazioni) esplica le sue funzioni e persegue i suoi scopi, attraverso i seguenti servizi:
  • 1. Scuola per cani guida: allevamento, selezione e addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente, istruzione del non vedente all’uso del cane guida;
  • 2. Abilitazione e riabilitazione socio-lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età, mediante l’acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausili e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il livello di autonomia personale, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo e sociale.


Il Centro provvede inoltre a:
  • a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati nazionali ed internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Ente;
  • b) amministrare e gestire ì beni di cui sia proprietario, locatario, comodatario, o comunque posseduti;
  • c) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra il Centro, gli operatori dei settori di attività e la società;
  • d) istituire premi e borse di studio;
  • e) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, i settori d’interesse del Centro;
  • f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Centro stesso;
  • il Centro Helen Keller potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • g) promuovere iniziative per la raccolta fondi;
  • h) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto alperseguimento delle finalità istituzionali;
  • i) promuovere e svolgere iniziative di ricerca con le Università e anche con Organismi nazionali e internazionali per la creazione di ausili e sussidi tifloinformatici, tiflologici e tiflodidattici.


Articolo 3


(L’Autonomia)
  • a) Il Centro. opera in piena autonomia ed esplica la propria attività con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi agli ideali affermati in tema di disabilità visiva, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  • b) Il Centro aderisce alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e ad altre organizzazioni;
  • c) Il Centro non ha fini di lucro e opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 4


(Organi del Centro)
Sono organi del Centro:
  • – il Consiglio di Amministrazione;
  • – il Presidente;
  • – il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 5


(Il Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti:
– quattro nominati dalla Direzione Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti, di cui uno sentita la Direzione Nazionale;
i componenti del Consiglio così nominati sono revocabili da parte dell’organo che li ha nominati con effetto immediato dal giorno della revoca.
– e uno nominato dalla Regione Siciliana Assessore Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente fra i componenti nominati dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti e il Vice Presidente.
La riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata dal Presidente Regionale UICI e presieduta dal componente più anziano di età, sino all’elezione del Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica dì Consigliere, gli Enti che hanno nominato provvedono alla sostituzione.

Articolo 6


(Convocazione e Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Centro. E’ convocato dal Presidente in via ordinaria almeno quattro volte l’anno e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando lo richiedano per iscritto almeno due componenti, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta-e deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti l’organo, anche in modalità video o audio conferenza.
Alle riunioni ha facoltà di intervenire, con voto consultivo, il Presidente Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti al quale va inviato avviso dì convocazione.
In caso di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato in via straordinaria anche ventiquattro ore prima mediante posta elettronica, o altro mezzo purché sia sempre garantita la prova dell’avvenuto ricevimento.
Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti purché nessuno eccepisca l’insufficiente conoscenza degli argomenti posti in deliberazione.

Sono compiti del Consiglio:
  • a) Promuovere e attuare gli scopi e le attività di cui al precedente art.2;
  • b) Deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  • c) Deliberare in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dal Centro in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso, per qualunque causa;
  • d) Nominare e revocare, su proposta del Presidente, le eventuali figure dirigenziali e i componenti dell’eventuale Comitato Tecnico Scientifico, definendone funzioni e attribuzioni in base alle necessità del Centro;
  • e) Deliberare le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti previo parere vincolante del Consiglio Regionale Siciliano UICI;
  • f) Approvare entro il 31 Dicembre di ciascun anno la Relazione Programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo, di cui copia deve essere trasmessa per conoscenza, al Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
  • g) Approvare entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente e di cui copia deve essere trasmessa per conoscenza, al Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
  • h) Conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, fissandone le attribuzioni;
  • i) Approvare i rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private;
  • j) Deliberare, con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
  • k) Approvare e adottare i Regolamenti di funzionamento e le dotazioni organiche del Centro;
  • l) Approvare il modello di organizzazione, gestione e controllo del Centro;
  • m) Deliberare le eventuali indennità degli Amministratori ed i compensi da corrispondere ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nei termini di legge;
  • n) Svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente. Statuto.

Le deliberazioni sono adottate con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra disposto alla lettera j.
per le deliberazioni riguardanti persone si può ricorrere allo scrutinio segreto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

Articolo 7


(Il Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante del Centro, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
Il Presidente inoltre:
  • a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;
  • b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • c) in caso d’urgenza adotta, ì provvedimenti di competenza del CDA, da portare a ratifica nella prima riunione utile;
  • d) firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi e contabili;
  • e) presiede alla predisposizione del Bilancio Preventivo e Consuntivo per gli adempimenti previsti;
  • f) sta in giudizio, previa delibera del Consiglio di amministrazione;
  • g) esercita tutti ì poteri necessari ad assicurare il funzionamento amministrativo e gestionale del Centro;
  • h) cura le relazioni esterne.

Il Presidente può delegare specifici compiti anche a singoli Consiglieri.
In caso dì assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Ove tale assenza o impedimento si protraggono ininterrottamente per un periodo superiore a 150 giorni, il Vice Presidente provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio per una nuova elezione.

Articolo 8


(Il Collegio dei revisori dei Conti)
Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro Regionale Helen Keller ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge regionale 30 aprile 2001 n. 4, sono esercitate da un Collegio di tre revisori dei conti iscritti all’Albo dei revisori dei conti/revisori contabili nominati rispettivamente uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, uno dall’Assessore alla Famiglia e Politiche sociali e uno dall’Assessore regionale alla salute.
I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Per il periodo dì vacatio della nomina di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione nomina un revisore iscritto all’albo dei revisori dei conti/revisori contabili.
I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, sono a carico del Centro.

Articolo 9


(Il Patrimonio)
Il patrimonio del Centro è costituito da tutti i beni immobili, i mobili registrati ed i mobili di cui la stessa abbia la proprietà o altro diritto a qualsiasi titolo ed è amministrato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 10


(Entrate del Centro)
Le entrate del Centro sono costituite:
a) Dai contributi della Regione Siciliana;
b) Dalle rendite patrimoniali;
e) Dai contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici, Privati e di privati;
d) Dai contributi e dai proventi derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
e) Da donazioni, lasciti, legati e oblazioni;
f) Da contributi specifici per prestazioni o servizi forniti secondo le finalità istituzionali.
Gli utili e gli avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11


(Personale)
Il Centro si avvale di personale proprio ed anche di collaborazioni esterne, o di personale a qualsiasi titolo ad esso assegnato.

Articolo 12


(Scioglimento e devoluzione dei beni)
1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio del Centro sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e ad altre organizzazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2) E’ fatto divieto assoluto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 13


(Rinvio normativo)
Il Centro, per quanto non previsto dal presente Statuto, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’UICI quando applicabili, e dalle norme del codice civile.

Messina 11.11.2019

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